CHI DEVE FARE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN TOSCANA
Obblighi di certificazione energetica sono stati fissati a livello nazionale dal decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, articolo 6.
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio in alcuni casi anche per accedere alla detrazione fiscale del 55% prevista dallo Stato (si veda http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).
A partire dal 18 marzo 2010 con l’entrata in vigore del regolamento regionale (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) in applicazione degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
- gli edifici di nuova costruzione;
- gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
- gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
- gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
- gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Sono però esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili:
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonchè quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).


